IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi
di  razionale  programmazione  delle  forme  di   utilizzazione   del
territorio  e  di  uso  delle risorse naturali, nonche' disciplina il
prelievo  venatorio  nel   rispetto   delle   tradizioni   locali   e
dell'equilibrio   ambientale,  nell'ambito  delle  funzioni  ad  essa
trasferite a norma dell'art. 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616  e
nell'osservanza  dei  principi e delle norme stabiliti dalla legge 11
febbraio 1992,  n.  157  di  recepimento  integrale  delle  direttive
79/409/CEE   del  consiglio  del  2  aprile  1979,  85/411/CEE  della
commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della commissione  del  6
marzo  1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del
18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e
della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva  con
legge 5 agosto 1981, n. 503.
   2.  La fauna selvatica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
n. 157/92, e' patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce  bene
ambientale  ed e' tutelata e protetta in attuazione dell'art. 3 dello
Statuto, nell'interesse della comunita' internazionale,  nazionale  e
regionale.
   3.  L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno alle produzioni agricole.
   4.  In  attuazione  delle  direttive  79/409/CEE,   85/411/CEE   e
91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate  dall'istituto  nazionale  per  la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi  distrutti  e  alla
creazione  di  biotopi.  Tali  attivita' concernono particolarmente e
prioritariamente le specie  elencate  nell'allegato  I  delle  citate
direttive.
   5.  La  presente  legge  si  prefigge  l'obiettivo  di mantenere o
adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi  ed  uccelli,
viventi  naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un
livello  corrispondente  alle  esigenze   ecologiche,   scientifiche,
culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e
la  gestione  con  le  misure  necessarie  per  la  conservazione dei
mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e  dei  loro  ambienti
naturali.